I ricorsi interposti nelle procedure di cui all’articolo 51a capoverso 1 non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell’istruzione può accordare l’effetto sospensivo. La concessione dell’effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro:
- l’ordine di misure di protezione;
- l’ordine di una procedura di risanamento;
- l’omologazione del piano di risanamento;
- l’ordine di fallimento.