Se, in seguito all’insolvenza di un’impresa di assicurazione, al Fondo nazionale di garanzia è conferito un compito di cui all’articolo 76 capoverso 4 lettera b della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale, nella procedura di cui all’articolo 51a capoverso 1 della presente legge lo stesso Fondo assume la posizione di creditore per tutelare i propri interessi.