La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all’estero nei confronti di imprese di assicurazione.
La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:
i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati ai sensi dell’articolo 219 LEF1di creditori domiciliati in Svizzera nonché i crediti derivanti da contratti d’assicurazione per i quali è prestata una garanzia ai sensi dell’articolo 17 della presente legge sono trattati in maniera equivalente; e
gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.
Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui l’impresa di assicurazione ha la sua sede effettiva.
Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all’estero.
Se l’impresa di assicurazione ha una succursale in Svizzera, la procedura prevista dall’articolo 50 capoverso 1 LEF è ammessa finché la graduatoria secondo l’articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 19872sul diritto internazionale privato (LDIP) passa in giudicato.
Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 LDIP.