Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale del portafoglio svizzero a un’altra impresa di assicurazione richiede l’approvazione della FINMA. La FINMA autorizza il trasferimento soltanto se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme.
Se il trasferimento del portafoglio è deciso dalla FINMA, questa ne determina le condizioni.
L’impresa di assicurazione assuntrice del portafoglio informa individualmente gli stipulanti da essa assunti, entro 30 giorni dalla notifica dell’autorizzazione, in merito al trasferimento del portafoglio e al diritto di disdetta. Lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto d’assicurazione entro tre mesi dall’informazione individuale.
La FINMA può decidere l’esclusione del diritto di disdetta se il trasferimento del portafoglio non implica, dal profilo economico, un cambiamento del partner contrattuale dello stipulante.
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