La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi un gruppo assicurativo di cui fa parte un’impresa in Svizzera se il gruppo assicurativo:
è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera;
è effettivamente diretto a partire dall’estero, non essendovi tuttavia sottoposto a una sorveglianza di gruppi equivalente.
Se, nel contempo, autorità estere rivendicano la sorveglianza integrale o parziale del gruppo assicurativo, la FINMA si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della sorveglianza, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un’eventuale sorveglianza di conglomerati. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del gruppo assicurativo che hanno sede in Svizzera.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.