La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di conglomerati un conglomerato assicurativo di cui fa parte un’impresa in Svizzera se il conglomerato assicurativo:
è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera;
è effettivamente diretto a partire dall’estero, non essendovi tuttavia sottoposto a una sorveglianza di conglomerati equivalente.
Se altre autorità estere rivendicano nel contempo la sorveglianza integrale o parziale del conglomerato assicurativo, la FINMA, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un’eventuale sorveglianza di gruppi, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della sorveglianza. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del conglomerato assicurativo che hanno sede in Svizzera.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207;FF 2006 2625). ↩
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