Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la solvibilità. Tenendo conto dei principi internazionalmente riconosciuti, disciplina in particolare:
il livello di protezione dai rischi d’insolvenza che l’impresa di assicurazione deve garantire ai propri assicurati attraverso la sua solvibilità;
il capitale sopportante i rischi, il capitale previsto e la loro determinazione, compresi i requisiti relativi ai modelli applicabili;
i valori soglia, al di sotto dei quali la FINMA può adottare le misure di cui all’articolo 51.
Il Consiglio federale può dichiarare rilevanti altre categorie di rischio oltre a quelle di cui all’articolo 9a capoverso 3. La FINMA può inoltre disporre, nel singolo caso, che un’impresa di assicurazione includa altre categorie di rischio.
Il Consiglio federale può delegare alla FINMA il disciplinamento dei dettagli di natura tecnica.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.