814.711•Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori
814.711O-LRNISFederal Council Ordinance1 giu 2019
(O-LRNIS)
del 27 febbraio 2019 (Stato 31 agosto 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale 16 giugno 20171sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del (LRNIS),
ordina:
Ai sensi della presente sezione, per solarium si intendono impianti, apparecchi e lampade che irradiano la pelle con raggi ultravioletti (UV).
Il gestore può mettere a disposizione senza servizio unicamente solarium UV tipo 3.
Per l’utilizzo di solarium UV tipo 1, 2 e 4, il gestore deve avvalersi di personale con una formazione conforme alle seguenti norme2:
È vietata la rimozione di:
Ai sensi della presente sezione si intende per:
La suddivisione degli apparecchi laser nelle classi 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4 si basa sulla norma SN EN 60825-1:20143, «Sicurezza degli apparecchi laser – Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni».
Gli organi d’esame svolgono gli esami, rilasciano gli attestati di competenza e le conferme di competenza e tengono una statistica degli esami.
Per livello sonoro medio LAeq1hsi intende la media del livello sonoro continuo equivalente LAeqponderato A calcolata su 60 minuti in dB(A).
Ai sensi della presente sezione, per puntatore laser si intende un apparecchio laser che in virtù delle sue dimensioni e del suo peso può essere tenuto in mano e da questa guidato ed emette radiazione laser per fini di indicazione divertimento, nonché di difesa e di allontanamento.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)5esegue le disposizioni concernenti i divieti di importazione e transito di cui all’articolo 23 capoverso 1.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.
(art. 2)
| UV tipo del solarium | Irradianza efficace W/m2 | ||
|---|---|---|---|
| Banda UVB 250 nm < λ ≤ 320 nm | Banda UVA 320 nm < λ ≤ 400 nm | ||
| 1 | < 0,0005 | ≥ 0,15 | |
| 2 | 0,0005 fino 0,15 | ≥ 0,15 | |
| 3 | < 0,15 | < 0,15 | |
| 4 | ≥ 0,15 | < 0,15 |
Le seguenti indicazioni devono essere attuate nel programma di esposizione specifico dell’apparecchio e gli utenti devono poterle impostare facilmente sugli apparecchi:
| Serie di sedute | Seduta | Tempo di esposizione | Dose di esposizione^12^ | Periodo di attesa fino all’esposizione successiva | Contributo alla dose massima annuale^13^ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1aseduta con pelle non abbronzata | Indicazione del gestore | Max. 100 J/m2 | 48 ore | Indicazione del gestore |
| 2aseduta con pelle non abbronzata | Indicazione del gestore, min. 10 minuti | Max. 250 J/m2 | 48 ore | Indicazione del gestore | |
| Seduta successiva 1 | Indicazione del gestore, min. 10 minuti | Indicazione del gestore, max. 600 J/m2 | 48 ore | Indicazione del gestore | |
| Seduta successiva 2 | Indicazione del gestore, min. 10 minuti | Indicazione del gestore, max. 600 J/m2 | 48 ore | Indicazione del gestore | |
| Seduta successiva … | Indicazione del gestore, min. 10 minuti | Indicazione del gestore, max. 600 J/m2 | 48 ore | Indicazione del gestore | |
| Totale serie di sedute | Max. 3000 J/m2 | Totale seduta 1 | |||
| 2 | Totale serie di sedute 2 | Max. 3000 J/m2 | Totale seduta 2 | ||
| … | Totale serie di sedute … | Max. 3000 J/m2 | Totale seduta … | ||
| Tutte le serie di sedute | Totale | Totale annuo max. 25 000 J/m2 |
3.1 Le indicazioni per i gruppi a rischio menzionati di seguito devono essere affisse in modo ben visibile e leggibile nel settore di ingresso dell’azienda su un manifesto di formato DIN A1, nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese.
3.2 Sono considerati gruppi a rischio:
3.2.1 le persone affette attualmente o in passato da cancro della pelle;
3.2.2 le persone con un rischio elevato di cancro della pelle, in particolare se:
3.2.3 le persone sensibili ai raggi UV che:
a. hanno una scottatura solare,
b. non riescono ad abbronzarsi o si scottano facilmente al sole,
c. tendono a sviluppare lentiggini,
d. presentano chiazze decolorate anomale sulla pelle,
e. hanno i capelli rossi naturali,
f. sono in cura per una fotosensibilità,
g. assumono medicamenti fotosensibilizzanti.
4.1 Le seguenti informazioni sui pericoli e sulle misure devono essere affisse in modo ben visibile e leggibile nelle immediate vicinanze degli apparecchi su un manifesto di formato DIN A1, nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese.
4.2 Il gestore deve informare gli utenti che:
4.2.1 i raggi UV possono provocare danni irreversibili alla pelle o agli occhi, come un cancro della pelle o una cataratta;
4.2.2 l’esposizione ai raggi UV in ogni età e in particolare in giovane età aumenta il rischio di danni alla pelle in età più avanzata;
4.2.3 dopo un’esposizione eccessiva ai raggi UV la pelle può reagire con una scottatura e subire un invecchiamento prematuro e che inoltre il rischio di cancro della pelle può aumentare;
4.2.4 alcuni medicamenti possono aumentare la sensibilità ai raggi UV e che in caso di dubbio un medico o un farmacista possono dare informazioni in merito;
4.2.5 tra le prime due esposizioni ai raggi UV dovrebbero trascorrere almeno 48 ore;
4.2.6 le esposizioni ai raggi UV secondo il programma di esposizione possono essere riprese al più presto dopo una settimana se dopo un’esposizione ai raggi UV dovessero comparire eritemi (arrossamenti della pelle);
4.2.7 non devono prendere il sole e utilizzare il solarium nello stesso giorno;
4.2.8 per l’utilizzo del solarium:
4.2.9 devono consultare un medico prima di ogni esposizione, se:
a. sono sensibili o hanno reazioni allergiche ai raggi UV,
b. si manifestano effetti inattesi, ad esempio un prurito, nelle 48 ore dopo la prima esposizione ai raggi UV,
c. si formano tumefazioni persistenti o ferite sulla pelle o se notano cambiamenti di nei pigmentati.
(art. 5, 7 cpv. 2 e 9 cpv. 2)
I seguenti trattamenti possono essere eseguiti solo da persone in possesso di un attestato di competenza di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c o da medici autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b:
1.1 Il trattamento di:
1.2 La rimozione di:
a. peli;
b. trucco permanente mediante laser, fatto salvo il numero 2.2;
c. tatuaggi mediante laser, fatto salvo il numero 2.2.
1.3 Agopuntura laser.
2.1 I seguenti trattamenti possono essere eseguiti solo da medici autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b:
2.2 I seguenti trattamenti sulle palpebre o in prossimità degli occhi (fino a 10 mm di distanza) possono essere eseguiti solo da medici autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b:
a. rimozione di trucco permanente;
b. rimozione di tatuaggi e teleangectasie (couperose);
c. trattamento di angiomi stellari ed emangiomi.
2.3 Le seguenti tecniche e procedure possono essere utilizzate solo da medici autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b:
a. ultrasuoni focalizzati ad alta intensità;
b. laser ablativi;
c. laser Nd:YAG a impulso lungo;
d. terapie fotodinamiche combinate con l’applicazione di sostanze fototossiche o medicamenti;
e. laser lipolisi.
Per ottenere l’attestato di competenza per il trattamento corrispondente di cui al numero 1, è necessario acquisire le seguenti conoscenze e capacità: 3.1.1 conoscenze sugli effetti biologici e fisiologici della radiazione ottica, della radiofrequenza, del freddo, delle onde d’urto e degli ultrasuoni; 3.1.2 conoscenze generali di anatomia, fisiologia e fisiopatologia della pelle e dei peli umani, nonché conoscenze specifiche sulle alterazioni cutanee, vascolari, ungueali e tissutali per i trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1; 3.1.3 conoscenze di base sulle alterazioni benigne e maligne della pelle; 3.1.4 conoscenze di base sulla valutazione di pelle, peli, vasi, tessuti e unghie in funzione dei singoli trattamenti; 3.1.5 capacità di riconoscere un’indicazione al trattamento medico e la necessità di invio a un medico; 3.1.6 conoscenze sulla preparazione e sulla cura post-trattamento dell’area trattata, sull’igiene e sugli ausili; 3.1.7 conoscenza delle disposizioni legali in vigore, in particolare dei trattamenti che possono essere eseguiti esclusivamente da un medico.
Per ottenere l’attestato di competenza per il trattamento corrispondente di cui al numero 1, è necessario acquisire le conoscenze tecniche specifiche descritte nel seguente elenco: 3.2.1 conoscenze sul principio e la struttura di un apparecchio IPL o laser, delle classi di laser, dei rischi delle superfici riflettenti e dei rischi per la salute (danni agli occhi, abbagliamento); 3.2.2 conoscenze sui fondamenti fisici della radiazione ottica, della radiofrequenza, del freddo, delle onde d’urto o degli ultrasuoni; 3.2.3 conoscenze sulla tecnica degli apparecchi che funzionano mediante radiazione ottica, radiofrequenza, freddo, onde d’urto o ultrasuoni; 3.2.4 conoscenze sulle misure di protezione per gli operatori e per i clienti.
Per ottenere l’attestato di competenza per il trattamento corrispondente di cui al numero 1, è necessario acquisire le conoscenze specifiche inerenti al trattamento descritte nel seguente elenco: 3.3.1 conoscenze sui criteri di esclusione, sui possibili effetti collaterali, sui rischi e su metodi e tecniche alternativi ai trattamenti elencati nell’allegato 2 numero 1; 3.3.2 conoscenze sul piano di trattamento per i trattamenti elencati nell’allegato 2 numero 1; 3.3.3 conoscenze sull’utilizzo di tecniche adatte e inadatte al trattamento secondo l’allegato 2 numero 1; 3.3.4 esperienze pratiche specifiche nei trattamenti elencati nell’allegato 2 numero 1; 3.3.5 capacità di riconoscere e gestire effetti indesiderati e complicazioni, in particolare riconoscere la necessità di un trattamento medico; 3.3.6. capacità di riconoscere impostazioni errate e difetti degli apparecchi.
(art. 12–16)
1.1.1 Durante lo svolgimento secondo programma della manifestazione, così come in caso di guasto, la radiazione laser non deve raggiungere il settore destinato al pubblico. Questo richiede che l’apparecchio laser sia installato in modo adeguato o che dispositivi fisici o elettronici limitino o arrestino la radiazione laser. 1.1.2 La radiazione laser non deve colpire in modo incontrollato oggetti o superfici riflettenti. 1.1.3 Gli apparecchi laser, gli specchi e i bersagli devono essere fissati in modo stabile e sicuro contro scuotimenti, vibrazioni ed effetti del vento. 1.1.4 La radiazione laser non deve mettere in pericolo né gli artisti né altre persone occupate nella manifestazione. Questo richiede che la manifestazione sia adeguatamente pianificata e che le persone interessate, se necessario, indossino occhiali e indumenti protettivi. 1.1.5 La radiazione laser non deve mettere in pericolo terzi. 1.1.6 Il rispetto dei requisiti di cui ai numeri 1.1.1–1.1.5 deve essere stato testato con esito positivo prima della manifestazione.
1.2.1 Durante lo svolgimento secondo programma della manifestazione, così come in caso di guasto, la radiazione laser nel settore destinato al pubblico:
1.2.2 La radiazione laser non deve colpire in modo incontrollato oggetti o superfici riflettenti.
1.2.3 Gli apparecchi laser, gli specchi e i bersagli devono essere fissati in modo stabile e sicuro contro scuotimenti, vibrazioni ed effetti del vento.
1.2.4 La persona con attestato di competenza o la persona con conferma di competenza da lei istruita deve sempre mantenere un contatto visivo con tutti gli apparecchi laser ed essere in grado in ogni momento di interrompere la manifestazione che prevede l’impiego di radiazione laser.
1.2.5 La radiazione laser non deve mettere in pericolo né gli artisti né altre persone occupate nella manifestazione. Questo richiede che la manifestazione sia adeguatamente pianificata e che le persone interessate, se necessario, indossino occhiali e indumenti protettivi.
1.2.6 La radiazione laser non deve mettere in pericolo terzi.
1.2.7 Il rispetto dei requisiti di cui ai numeri 1.2.1–1.2.6 e le procedure d’emergenza devono essere stati testati con esito positivo prima della manifestazione.
Ogni notifica deve contenere le seguenti indicazioni: 2.1.1 indicazioni sull’organizzatore: nome, indirizzo, reperibilità (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica); 2.1.2 indicazioni sulla persona competente: nome, indirizzo, reperibilità (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica), attestato di competenza o conferma di competenza; 2.1.3 indicazioni sulla manifestazione: luogo, tipo, data della manifestazione singola o date della serie di manifestazioni, ora d’inizio e durata, piano del luogo di svolgimento in cui è indicato graficamente l’apparecchio laser; 2.1.4 indicazioni sul test dell’apparecchio laser: data e ora; 2.1.5 indicazione se l’apparecchio laser emette radiazione laser nello spazio aereo.
La notifica deve contenere le seguenti indicazioni oltre a quelle di cui al numero 2.1: 2.2.1 conferma che nella manifestazione la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico e che i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.1 sono soddisfatti.
La notifica deve contenere le seguenti indicazioni oltre a quelle di cui al numero 2.1:
2.3.1 le specifiche di ogni singolo apparecchio laser:
2.3.2 conferma che i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.2 sono soddisfatti.
Le formazioni e gli esami devono includere i seguenti contenuti:
3.1 tecnica laser e sicurezza:
3.2 effetti sulla salute:
a. danni agli occhi e alla pelle;
b. abbagliamento;
c. pericoli per terzi e persone con attività rilevanti per la sicurezza;
3.3 basi legali:
insegnamento delle basi legali, in particolare dei requisiti per:
a. le manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser di cui all’allegato 3 numero 1;
b. le notifiche di manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser di cui all’allegato 3 numero 2;
3.4 basi teoriche e pratiche:
a. programmazione di spettacoli laser;
b. calcolo dell’EMP.
(art. 20 e 21 cpv. 1)
1.1 Le notifiche devono contenere le seguenti indicazioni:
1.2 Per le manifestazioni di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera c numero 2 deve essere presentato anche un piano del luogo di svolgimento in cui figurano la posizione, le dimensioni e la segnalazione della zona di recupero.
Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A), deve: 2.1 limitare le emissioni sonore in modo che le immissioni non superino il livello sonoro medio di 96 dB(A); 2.2 avvisare il pubblico in modo ben visibile nel settore di ingresso che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati; 2.3 offrire gratuitamente al pubblico protettori dell’udito conformi alla norma SN EN 352-2:200215«Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: Inserti»; 2.4 controllare durante la manifestazione il livello sonoro medio mediante un fonometro di cui al numero 5.2; 2.5 impostare i dispositivi di misurazione conformemente al numero 5.4.
Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A) e una durata non superiore a tre ore, deve: 3.1.1 attenersi ai numeri 2.2–2.5; 3.1.2 limitare le emissioni sonore in modo che le immissioni non superino il livello sonoro medio di 100 dB(A).
Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A) e una durata superiore a tre ore, deve:
3.2.1 attenersi ai numeri 2.2–2.5 e 3.1.2;
3.2.2 registrare il livello sonoro per tutta la durata della manifestazione come descritto al numero 5.3;
3.2.3 conservare per sei mesi e presentare su richiesta all’organo cantonale di esecuzione i dati inerenti alla registrazione del livello sonoro nonché le indicazioni relative al luogo di misurazione, al luogo di determinazione e alla differenza di livello sonoro secondo il numero 5.1;
3.2.4 mettere a disposizione del pubblico una o più zone di recupero:
Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A), deve: 4.1 avvisare il pubblico che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati; 4.2 offrire gratuitamente al pubblico protettori dell’udito conformi alla norma SN EN 352-2:2002 «Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: Inserti».
5.1.1 Le immissioni sonore sono determinate ad altezza d’orecchio nel punto dove il pubblico è maggiormente esposto agli stimoli sonori (luogo di determinazione).
5.1.2 Per le misurazioni eseguite nel luogo di determinazione, il limite applicabile per la manifestazione è ritenuto rispettato se il valore misurato è inferiore o uguale al limite.
5.1.3 Se il luogo di misurazione è differente dal luogo di determinazione, le immissioni devono essere calcolate rispetto a quest’ultimo. Nel fare ciò, occorre considerare che:
5.2.1 I requisiti relativi agli strumenti di misurazione e alle classi di precisione dei fonometri per gli organi cantonali di esecuzione sono disciplinati nell’ordinanza del DFGP del 24 settembre 201018concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro.
5.2.2 I dispositivi di misurazione degli organizzatori devono permettere:
La registrazione del livello sonoro deve soddisfare i seguenti requisiti:
5.3.1 durante la manifestazione, il livello sonoro continuo equivalente LAeq5mincalcolato su cinque minuti deve essere registrato almeno ogni cinque minuti;
5.3.2 i dati delle misurazioni devono essere registrati in forma elettronica indicando l’ora esatta della misurazione.
Per la misurazione del livello sonoro, i dispositivi di misurazione vanno utilizzati con le seguenti impostazioni:
RS 814.71 ↩
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo ↩
RS 172.041.1 ↩
[RU 2007 1307, 2010 4489n. I 2, 2012 793] ↩
La mod. può essere consultata allaRU 2019 999. ↩
RS 812.213 ↩
RU 2004 4037, 2010 1215 ↩
RU 2007 1307, 2010 4489, 2012 793 ↩
Ponderata conformemente allo spettro ad azione eritematogena secondo la norma SN EN 60335-2-27:2013 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2–27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi». ↩
Ponderato conformemente allo spettro ad azione cancerogena non-melanoma secondo la norma SN EN 60335-2-27:2013 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2–27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi». ↩
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
RS 818.311 ↩
La norma menzionata è disponibile solo in francese e in inglese e può essere ottenuta a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch o consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld. ↩
RS 941.210.1 ↩
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