823.20•Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro
823.20LDistFederal Act1 giu 2003
(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)1
dell’8 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2024)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 110 capoverso 1 lettere a e b della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19993,
decreta:
Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e comodità nel luogo d’impiego.17Le deduzioni per spese di vitto e alloggio non devono superare le tariffe conformi all’uso locale.
Le organizzazioni che in virtù dei loro statuti tutelano gli interessi sociali ed economici dei lavoratori sono legittimate a chiedere l’accertamento di una violazione della presente legge.
è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale35commina una pena più grave.36 2. …37 3. Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, non garantisce ai suoi lavoratori sistematicamente e per fine di lucro le condizioni minime menzionate nell’articolo 2, è punito con una multa sino a 1 000 000 di franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave. 4. …38
Il perseguimento e il giudizio dei reati contro la presente legge spettano ai Cantoni.
La Segreteria di Stato dell’economia vigila sull’esecuzione della presente legge.39Essa può impartire istruzioni agli organi di controllo secondo l’articolo 7.
Data dell’entrata in vigore:411° luglio 2004
art. 360b e 360c CO dell’allegato n. 2: 1° giugno 2003
…42
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703;FF 2012 3017). ↩
RS 101 ↩
FF 1999 5092 ↩
RS 220 ↩
Per. introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 2013 2121;FF 2012 3017). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703;FF 2012 3017). ↩
Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703;FF 2012 3017). ↩
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’Allegato II all’Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681 ). ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703;FF 2012 3017). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979;FF 2004 52035863). ↩
Introdotto dall’art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979;FF 2004 52035863). ↩
Introdotto dall’art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979;FF 2004 52035863). ↩
Introdotto dall’art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979;FF 2004 52035863). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881;FF 2018 1381). ↩
Per. introdotto dall’all. n. 3 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881;FF 2018 1381). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703;FF 2012 3017). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077;FF 2015 4809). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2012 6703;FF 2012 3017). ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703;FF 2012 3017). ↩
Introdotto dall’art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE (RU 2006 979;FF 2004 52035863). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077;FF 2015 4809). ↩
RS 220 ↩
Nuova espr. giusta il n. I 20 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). ↩
Per. introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 641;FF 2022 3190). ↩
RS 220 ↩
Introdotto dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167;FF 2008 6761). ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077;FF 2015 4809). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 641;FF 2022 3190). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077;FF 2015 4809). ↩
Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone (RU 2012 6703;FF 2012 3017). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077;FF 2015 4809). ↩
Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703;FF 2012 3017). ↩
RS 220 ↩
RS 311.0 ↩
Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077;FF 2015 4809). ↩
Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077;FF 2015 4809). ↩
Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077;FF 2015 4809). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703;FF 2012 3017). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
DCF del 14 mag. 2003. ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2003 1370. ↩
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