(OR-AVS)1
del 29 novembre 1995 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),4
ordina:
Art. 1 Principio
- Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo,
nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.
- Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.
Art. 2 Momento del rimborso
- Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l’interessato non è più affiliato all’assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d’età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.
- Qualora figli maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la
loro formazione.
Art. 3 Diritto dei superstiti
In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rimborso.
Art. 4 Ammontare del rimborso
- Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l’articolo 26 capoverso 2 LPGA.5
- Nei casi di cui all’articolo 29quinquiescapoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell’importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.6
- I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall’ammontare del rimborso.7
- Il rimborso può essere rifiutato qualora superi il valore attuale delle prestazioni future dell’AVS che potrebbero spettare ad una persona che ha diritto a una rendita e si trova nella stessa situazione.
- I contributi versati dall’ente pubblico agli stranieri non sono rimborsati. Essi saranno restituiti su richiesta all’ente pubblico.8
Art. 5
Art. 6 Effetto
I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell’AVS e dell’AI. I contributi non possono essere nuovamente versati.
Art. 7 Estinzione
Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell’avente diritto.
Art. 8 Competenza e procedura
- La domanda di rimborso è presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.9
- . 10
- Gli articoli 122, 123 e 125 dell’ordinanza del 31 ottobre 194711sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili.
- I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell’attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS).
- Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all’estero sono a carico del destinatario.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 marzo 195212sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è abrogata.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.