942.20•Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi
942.20LSPrFederal Act1 lug 1986
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"title": "Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)",
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}(LSPr)
del 20 dicembre 1985 (Stato 1° gennaio 2013)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31septiese 64bisdella Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19842,
decreta:
La legge si applica ai prezzi delle merci e dei servizi, inclusi i crediti. Sono eccettuati i salari e le altre prestazioni derivanti da rapporti di lavoro, come pure le operazioni creditizie della Banca nazionale svizzera.
La legge si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 19953sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato.
Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato che intendono procedere a un aumento dei prezzi possono preannunciarlo al Sorvegliante dei prezzi.9Questi decide entro trenta giorni se non ha obiezioni in merito a tale aumento.
Chiunque supponga che vi sia stato un aumento abusivo di un prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo può denunciarlo per scritto al Sorvegliante dei prezzi.
Il Sorvegliante dei prezzi, fondandosi sulle denunce ricevute o sulle proprie osservazioni, accerta se vi sono indizi di un aumento abusivo di prezzi o di un mantenimento di prezzi abusivi.
Il Sorvegliante dei prezzi, se accerta un abuso, cerca una composizione amichevole con l’interessato; tale composizione non richiede forma speciale.
Se non si giunge a una composizione amichevole, il Sorvegliante dei prezzi vieta l’aumento in tutto o in parte oppure ordina una riduzione del prezzo.
Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato, come anche i terzi partecipanti al mercato, devono fornire al Sorvegliante dei prezzi tutte le debite informazioni e produrre tutti gli atti necessari.14I terzi non sono tenuti a rivelare segreti di fabbrica o commerciali.
Il Sorvegliante dei prezzi può esigere che i servizi e le autorità di vigilanza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come anche le organizzazioni dell’economia, cooperino alle sue ricerche e gli mettano a disposizione gli atti necessari.
La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che, conformemente ai propri statuti, si dedicano alla protezione dei consumatori hanno diritto di ricorso.
è punito con la multa fino a 100 000 franchi. 2. Il tentativo è punibile.
Chiunque, intenzionalmente,
è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 198617
[CS 1 3;RU 1983 240] ↩
FF 1984 II 695 ↩
RS 251 ↩
Nuova espr. giusta il n. I 33 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092;FF 1990 I 81). ↩
Nuova espr. giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546,1805;FF 1995 I 389). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092;FF 1990 I 81). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546;FF 1995 I 389). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546,1805;FF 1995 I 389). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546,1805;FF 1995 I 389). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092;FF 1990 I 81). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092;FF 1990 I 81). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546,1805;FF 1995 I 389). ↩
RS 313.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092;FF 1990 I 81). ↩
DCF del 16 apr. 1986. ↩