(LSPr)
del 20 dicembre 1985 (Stato 1° gennaio 2013)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31septiese 64bisdella Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19842,
decreta:
Sezione 1: Campo di applicazione
Art. 1 Campo d’applicazione materiale
La legge si applica ai prezzi delle merci e dei servizi, inclusi i crediti. Sono eccettuati i salari e le altre prestazioni derivanti da rapporti di lavoro, come pure le operazioni creditizie della Banca nazionale svizzera.
Art. 2 Campo d’applicazione relativamente alle persone
La legge si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 19953sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato.
Sezione 2: Preposto alla sorveglianza dei prezzi
Art. 3 Nomina
- Il Consiglio federale nomina un preposto alla sorveglianza dei prezzi (Sorvegliante dei prezzi).
- Il Sorvegliante dei prezzi è subordinato al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca4. Ha a disposizione un gruppo di collaboratori.
Art. 4 Compiti
- Il Sorvegliante dei prezzi osserva l’evoluzione dei prezzi.
- Il Sorvegliante impedisce o elimina l’aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi. Resta salva la sorveglianza di taluni prezzi da parte di altre autorità (art. 15).
- Il Sorvegliante informa il pubblico in merito alla propria attività.
Art. 5 Collaborazione
- La sorveglianza dei prezzi è esercitata in collaborazione con le cerchie interessate. Trattandosi di interessi creditizi, il Sorvegliante dei prezzi opera segnatamente dopo aver sentito diffusamente la Banca nazionale svizzera e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari5.6
- Il Sorvegliante dei prezzi coopera con la Commissione della concorrenza7. Partecipa alle sedute di detta commissione con voto consultivo.
- Il Sorvegliante dei prezzi e la Commissione della concorrenza si informano reciprocamente in merito alle decisioni importanti.
- Quando trattisi di problemi riguardanti il campo applicativo personale (art. 2) o la nozione di concorrenza efficace (art. 12), il Sorvegliante dei prezzi o l’autorità competente (art. 15) devono, prima di decidere, consultare la Commissione della concorrenza. La Commissione della concorrenza può pubblicare i pareri.8
Sezione 3: Misure intese a impedire o eliminare l’aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi
Art. 6 Preannuncio
Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato che intendono procedere a un aumento dei prezzi possono preannunciarlo al Sorvegliante dei prezzi.9Questi decide entro trenta giorni se non ha obiezioni in merito a tale aumento.
Art. 7 Denunce
Chiunque supponga che vi sia stato un aumento abusivo di un prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo può denunciarlo per scritto al Sorvegliante dei prezzi.
Art. 8 Esame
Il Sorvegliante dei prezzi, fondandosi sulle denunce ricevute o sulle proprie osservazioni, accerta se vi sono indizi di un aumento abusivo di prezzi o di un mantenimento di prezzi abusivi.
Art. 9 Composizione amichevole
Il Sorvegliante dei prezzi, se accerta un abuso, cerca una composizione amichevole con l’interessato; tale composizione non richiede forma speciale.
Art. 10 Decisione
Se non si giunge a una composizione amichevole, il Sorvegliante dei prezzi vieta l’aumento in tutto o in parte oppure ordina una riduzione del prezzo.
Art. 11 Mutamento delle condizioni
- La validità della composizione amichevole o della decisione deve essere limitata nel tempo.
- Su proposta dell’interessato, il Sorvegliante dei prezzi le dichiara caduche prima del termine ove, nel frattempo, le condizioni reali si fossero considerevolmente mutate.
Sezione 4: Abuso di prezzi
Art. 12 Principio della politica di concorrenza
- Vi può essere abuso di prezzo, giusta la legge, unicamente nel caso in cui il livello dei prezzi del mercato non sia conseguenza di un’efficace concorrenza.
- Vi è concorrenza efficace segnatamente quando gli acquirenti hanno la possibilità, senza sforzo considerevole, di scegliere fra offerte comparabili.
Art. 13 Elementi di giudizio
- Per accertare se vi è un aumento abusivo di prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto in particolare:
- dell’evoluzione dei prezzi su mercati comparabili;
- della necessità di realizzare equi benefici;
- dell’evoluzione dei costi;
- delle prestazioni specifiche delle imprese;
- delle situazioni specifiche inerenti al mercato.
- Nella verifica dei costi, il Sorvegliante dei prezzi può parimente considerare i prezzi di base.
Sezione 5: Provvedimenti in caso di prezzi stabiliti o approvati dall’autorità
Art. 14
- Prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un’impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi.10Questi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all’aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi.
- L’autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione.
- Nell’esaminare se un prezzo è abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto di eventuali interessi pubblici superiori.
Sezione 6: Provvedimenti in caso di altre Sorveglianze sui prezzi previste dal diritto federale
Art. 15
- I prezzi convenuti o quelli di un’impresa che domina il mercato, già sottoposti a sorveglianza in virtù di altre prescrizioni di diritto federale, sono giudicati dall’autorità competente in luogo e vece del Sorvegliante dei prezzi.11
- L’autorità competente agisce secondo la presente legge per quanto compatibile con le finalità del disciplinamento speciale di sorveglianza.
- L’autorità informa il Sorvegliante dei prezzi in merito ai giudizi dei prezzi cui essa deve procedere. Il Sorvegliante può proporre di rinunciare totalmente o parzialmente a un aumento di prezzo o di ridurre un prezzo mantenuto abusivamente.12
- L’autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione.13
- La procedura, la protezione giuridica e le conseguenze penali sono rette dalle pertinenti disposizioni del diritto federale.
Sezione 7: Rapporti tra le indagini della Commissione della concorrenza e le decisioni del Sorvegliante dei prezzi
Art. 16
- La Commissione della concorrenza può procedere ad indagini sugli accordi in materia di concorrenza e su imprese che dominano il mercato anche quando il Sorvegliante dei prezzi abbia ridotto prezzi abusivi o sospeso la procedura.
- Resta riservato al Sorvegliante dei prezzi l’esame del carattere abusivo dei prezzi convenuti o di quelli di imprese che dominano il mercato.
Sezione 8: Obbligo di informare, cooperazione e Segreto
Art. 17 Obbligo di informare
Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato, come anche i terzi partecipanti al mercato, devono fornire al Sorvegliante dei prezzi tutte le debite informazioni e produrre tutti gli atti necessari.14I terzi non sono tenuti a rivelare segreti di fabbrica o commerciali.
Art. 18 Cooperazione
Il Sorvegliante dei prezzi può esigere che i servizi e le autorità di vigilanza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come anche le organizzazioni dell’economia, cooperino alle sue ricerche e gli mettano a disposizione gli atti necessari.
Art. 19 Tutela del segreto
- Il Sorvegliante dei prezzi è tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio.
- Non deve divulgare segreti commerciali.
Sezione 9: Protezione giuridica
Art. 20 Principio
La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 21 Diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori
Le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che, conformemente ai propri statuti, si dedicano alla protezione dei consumatori hanno diritto di ricorso.
Art. 22
Sezione 10: Disposizioni penali
Art. 23 Applicazione di prezzi abusivi
- Chiunque, intenzionalmente,
- non procede a una riduzione di prezzi impostagli;
- aumenta un prezzo nonostante il divieto, oppure
- supera un prezzo stabilito in procedura amichevole,
è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
2. Il tentativo è punibile.
Art. 24 Infrazioni all’obbligo di informare
Chiunque, intenzionalmente,
- disattende l’obbligo di informare (art. 17), o
- fornisce indicazioni false o incomplete,
è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
Art. 25 Applicabilità del diritto penale amministrativo
- Al perseguimento e al giudizio delle infrazioni si applicano le disposizioni della legge federale del 22 marzo 197415sul diritto penale amministrativo.
- L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 26 Esecuzione
- Il Sorvegliante dei prezzi e le autorità competenti (art. 15) sono incaricati dell’esecuzione della presente legge.
- Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Può segnatamente emanare disposizioni sulla coordinazione delle attività del Sorvegliante dei prezzi e delle autorità competenti (art. 15).16
Art. 27 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 198617