La domanda di approvazione di un organismo ausiliario è presentata al Servizio di omologazione tramite il sistema d’informazione di cui al titolo nono.
La domanda è corredata di un fascicolo secondo quanto previsto dall’allegato 8. Se parti del fascicolo non sono presentate, tale omissione è giustificata con una motivazione scientifica.
Se la domanda di approvazione di un organismo ausiliario concerne un organismo geneticamente modificato, oltre a quanto prescritto dagli articoli 26, 27 e 28 della presente ordinanza, il fascicolo adempie le condizioni di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA1.
La domanda è redatta in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese. Se concerne un organismo geneticamente modificato o patogeno è presentato anche un riassunto della domanda in una delle lingue ufficiali.