Il capo del DDPS può autorizzare l’assegnazione di un’identità fittizia alle persone indicate di seguito per garantire la loro sicurezza o l’acquisizione di informazioni:
collaboratori del SIC;
collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali che operano su mandato della Confederazione, d’intesa con il Cantone o a sua richiesta;
fonti umane nel quadro di una determinata operazione.
L’identità fittizia può essere utilizzata fintanto che è necessaria per garantire la sicurezza della persona interessata o l’acquisizione di informazioni. L’utilizzazione è limitata:
a cinque anni al massimo per i collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di tre anni al massimo;
a 12 mesi al massimo per le fonti umane; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di 12 mesi al massimo.
L’utilizzazione di un’identità fittizia per l’acquisizione di informazioni è ammessa soltanto se concerne uno dei compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 e se:
l’acquisizione di informazioni non ha dato esito positivo e, senza l’utilizzazione di un’identità fittizia, risulterebbe vana o eccessivamente difficile; oppure
un bene giuridico rilevante quale la vita o l’integrità fisica delle persone incaricate dell’acquisizione di informazioni o delle persone a loro vicine è minacciato.
Il SIC può allestire o modificare documenti d’identità, attestati e altri documenti nonché dati riferiti a persone per creare e conservare identità fittizie. Le autorità federali, cantonali e comunali competenti sono tenute a collaborare con il SIC.
Il SIC adotta le misure necessarie per prevenire lo smascheramento.
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