Le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l’adempimento di compiti pubblici sono tenute, in casi specifici, a fornire al SIC, sulla base di una domanda motivata, le informazioni necessarie per individuare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3.
Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante quale la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone oppure l’esistenza e il funzionamento dello Stato e la minaccia proviene:
da attività terroristiche, nel senso di azioni tendenti a influenzare o a modificare l’ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore;
dallo spionaggio secondo gli articoli 272–274 e 301 del Codice penale (CP)1e 86 e 93 del Codice penale militare del 13 giugno 19272;
dalla proliferazione NBC o dal commercio illegale di sostanze radioattive, di materiale bellico e di altri beni d’armamento;
da un attacco a un’infrastruttura critica; oppure
da attività dell’estremismo violento nel senso di azioni di organizzazioni che negano i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto e che commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi.
Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate a informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza.
Esse possono comunicare spontaneamente informazioni quando constatano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo il capoverso 2.
Il Consiglio federale designa mediante ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni, segnatamente le organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale, in quanto emanino atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683sulla procedura amministrativa oppure svolgano compiti federali d’esecuzione loro attribuiti; sono eccettuati i Cantoni.