Entro un mese dalla conclusione dell’operazione, il SIC comunica alla persona sorvegliata il motivo, il genere e la durata della sorveglianza cui è stata sottoposta mediante misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.
Il SIC può differire la comunicazione oppure rinunciarvi se:
è necessario per non pregiudicare una misura di acquisizione in corso o un procedimento legale in corso;
è necessario a causa di un altro interesse pubblico preponderante per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna oppure lo richiedono le relazioni della Svizzera con l’estero;
la comunicazione potrebbe esporre terzi a un considerevole pericolo;
la persona interessata non è raggiungibile.
Il differimento della comunicazione o la rinuncia alla comunicazione deve ottenere l’autorizzazione e il nullaosta secondo la procedura di autorizzazione di cui all’articolo 29.
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