Il servizio addetto all’esplorazione riceve i segnali dai gestori e dai fornitori secondo l’articolo 41 capoverso 1 lettera d, li converte in dati e, sulla base del contenuto, valuta quali dati trasmettere al SIC.
Il servizio addetto all’esplorazione trasmette al SIC esclusivamente dati contenenti informazioni relative alle chiavi di ricerca definite per l’adempimento del mandato. Gli trasmette informazioni relative a persone che si trovano in Svizzera unicamente se sono necessarie per la comprensione di un fatto che avviene all’estero e se sono state precedentemente anonimizzate.
Se i dati contengono informazioni riguardanti fatti che avvengono in Svizzera o all’estero che possono costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a, il servizio addetto all’esplorazione li trasmette al SIC senza modifiche.
Il servizio addetto all’esplorazione distrugge il più rapidamente possibile i dati che non contengono informazioni secondo i capoversi 2 e 3.
Il SIC è competente per l’analisi dei dati a fini informativi.
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