I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a comunicare al servizio addetto all’esplorazione o al SIC i dati tecnici necessari per l’esecuzione dell’esplorazione di segnali via cavo.
In presenza di un mandato e del relativo nullaosta, i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a fornire i segnali al servizio addetto all’esplorazione. Sopprimono i criptaggi che hanno applicato.
I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a mantenere il segreto riguardo ai mandati.
La Confederazione indennizza i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo dell’indennità in funzione dei costi per la fornitura dei segnali al servizio addetto all’esplorazione.
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