Il Consiglio federale assicura la direzione politica del SIC, assumendo in particolare i compiti seguenti:
assegna al SIC un mandato di base e lo rinnova almeno ogni quattro anni; il mandato di base è segreto;
approva ogni anno la lista d’osservazione di cui all’articolo 72 e la trasmette alla DelCdG; la lista d’osservazione è confidenziale;
designa ogni anno i gruppi da considerare di matrice estremista violenta e prende atto del numero di estremisti violenti non ancora attribuibili ad un gruppo noto;
valuta ogni anno la situazione di minaccia e se necessario in caso di eventi particolari, e informa le Camere federali e il pubblico;
ordina le misure necessarie in caso di situazioni di minaccia particolari;
definisce ogni anno la collaborazione del SIC con autorità estere.
I documenti in relazione con i compiti di cui al capoverso 1 non sono accessibili al pubblico.
Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti la collaborazione internazionale del SIC in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d’informazione automatizzati internazionali secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera e.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.