Nel caso di una minaccia grave e incombente, il Consiglio federale può incaricare il SIC di eseguire misure secondo la presente legge, sempre che tali misure siano necessarie per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3.
Stabilisce nel caso specifico la durata, lo scopo, il genere e l’estensione della misura.
Le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione sottostanno alla procedura di autorizzazione secondo gli articoli 26–33.
Se assegna un mandato secondo il capoverso 1, il Consiglio federale ne informa entro 24 ore la DelCdG.
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