Se acquisisce informazioniin Svizzerain collaborazione con un privato o assegna a un privato un relativo mandato, ilSICgarantisce un’acquisizione conforme alla legge comunicando e, per quanto necessario, spiegando al privato le disposizioni legali applicabili.
Ilprivato deve confermare alSIC di attenersia dette disposizioni.
Durante l’acquisizione di informazioni il SIC controlla, per quanto possibile, l’osservanza delledisposizioni legali applicabili.Se ledisposizioni legali applicabilinon sono osservate e non può essere effettuato un correttivo in tempi utili, il SIC pone termine alla collaborazione o al mandato e ne informa l’autorità di vigilanza indipendente.
Il SIC documenta lacollaborazione o il mandato.
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