Il Consiglio federale stabilisce, secondo lo stato della scienza e della tecnica, requisiti standardizzati nonché misure organizzative, tecniche, edili e riguardanti il personale standardizzate per garantire la sicurezza delle informazioni.
Può delegare tale compito.
I requisiti e le misure standardizzati hanno carattere di raccomandazione, sempre che non siano dichiarati vincolanti dalle autorità assoggettate.
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