(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
- La presente ordinanza disciplina la libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.1
- Essa regola anche la libera circolazione delle persone conformemente alle disposi-zioni dell’accordo sui diritti acquisiti.2
- Disciplina anche la procedura di notificazione dei prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.3