142.203OLCPFederal Council Ordinance1 giu 2002Fonte originale
La presente ordinanza non si applica ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoversi 1 lettere a–d, 2 e 3 dell’ordinanza del 24 ottobre 20071sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).
Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 748). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2012 (RU 2012 2391). Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1205). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mag. 2013 (RU 2013 1443). Abrogato dalla cifra I dell’O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2017 (RU 2017 3093). Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell’UE-2), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575). ↩
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