142.203OLCPFederal Council Ordinance1 giu 2002Fonte originale
Ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi secondo l’articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, è rilasciata una carta di soggiorno per stranieri.
La carta di soggiorno per stranieri quale prova del permesso di domicilio UE/AELS è rilasciata a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, la stessa deve essere presentata per proroga all’autorità competente.
Il rilascio e la presentazione delle carte di soggiorno per stranieri sono retti dagli articoli 71–72 OASA1.2