142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
I sussidi federali concessi per il finanziamento di alloggi devono essere rimunerati e rimborsati mediante rate d’importo uguale durante il periodo di destinazione stabilito. Il saggio d’interesse per l’anno successivo corrisponde al tasso di rendita dell’indice Swiss-Bond per i prestiti della Confederazione pubblicato il 1° dicembre dell’anno in corso.
I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i versamenti conformemente al titolo 3.1
La SEM può concordare con i Cantoni modalità di rimborso divergenti. Essa fissa le esigenze minime in materia di rimborso.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). ↩
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