- Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L’aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l’articolo 24a LAsi.
- Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:
PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
Nella formula si intende per:
PB = contributo forfettario per Cantone
PE = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone
PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone
DE = durata d’esercizio per centro della Confederazione in giorni
DB = durata d’esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni
FE = 0,01 (fattore centro della Confederazione)
FB = 0,04 (fattore centro speciale)
JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1
JT = numero di giorni civili all’anno.
3. L’aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l’aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.1
4. Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d’ubicazione rimborsabili secondo l’articolo 91 capoverso 2terLAsi.
5. Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2.2
6. Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d’alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d’esercizio.3