142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 della LAsi.
Soltanto le autorità cantonali preposte alla migrazione o all’aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). ↩
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