142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
Il Cantone verifica se lo straniero è indigente al momento dell’organizzazione della partenza. Occorre soprattutto tenere conto del reddito del lavoro e dei valori patrimoniali disponibili (conti, cassa pensione, cauzione in garanzia del pagamento della pigione, prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione ecc.). A meno che non sussistano indizi concreti, questa verifica è sommaria.
Lo straniero è tenuto a pagare le spese di partenza con i mezzi di cui dispone. In ogni caso gli è lasciato un importo corrispondente all’indennità di viaggio ai sensi dell’articolo 59a capoverso 1.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951). ↩
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