142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
Se sollecita assegni per figli giusta l’articolo 84 della LAsi, il richiedente l’asilo deve annunciarlo secondo le prescrizioni cantonali ogniqualvolta assume un lavoro.
Per ottenere il versamento degli assegni per figli l’avente diritto deve inoltrare una copia della decisione passata in giudicato concernente l’asilo o il bisogno di protezione entro il termine impartito per richiedere assegni non percepiti, previsti dal diritto cantonale, alle competenti casse di compensazione familiare, agli uffici di conteggio o ai datori di lavoro esenti dall’obbligo di affiliazione a una cassa di compensazione familiare.
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