142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
Gli assegni per figli che sono stati trattenuti sono versati al richiedente l’asilo se questi:
è stato riconosciuto come rifugiato;
1 è ammesso provvisoriamente in virtù dell’articolo 83 capoverso 3 o 4 LStrI2o ha ottenuto un permesso di dimora giusta l’articolo 14 capoverso 2 LAsi; oppure
è riconosciuto bisognoso di protezione.
Gli assegni per figli che vivono all’estero sono considerati mezzi propri dell’avente diritto ai sensi dell’articolo 81 della LAsi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). ↩