172.041.1OgeEmFederal Council Ordinance1 gen 2005Fonte originale
L’emolumento è esigibile:
nel caso di decisioni: con il loro passaggio in giudicato;
nel caso di prestazioni: al momento della fatturazione;
nel caso di una fattura contestata: con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento
Il termine di pagamento è di trenta giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità. In casi speciali l’unità amministrativa può prorogare il termine di pagamento.
Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, l’unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l’emolumento, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, un termine supplementare di 20 giorni. L’unità amministrativa indica alla persona tenuta a pagare l’emolumento che alla scadenza di tale termine l’AFF è incaricata della riscossione del credito.1
Con la fissazione del termine supplementare la persona tenuta a pagare l’emolumento è costituita in mora. L’interesse di mora è del 5 per cento.
Per la fissazione del termine supplementare è possibile prevedere nel disciplinamento degli emolumenti la riscossione di emolumenti per i solleciti. Il loro importo è determinato in base al tempo supplementare impiegato e alle spese di trasmissione.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 711). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 711). ↩
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