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Commenti: Art. 14 | Omnilex
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OgeEm · Ordinanza generale sugli emolumenti
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172.041.1
OgeEm
Federal Council Ordinance
1 gen 2005
Fonte originale
Il credito si prescrive in cinque anni dall’inizio dell’esigibilità.
La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell’amministrazione inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo.
Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
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