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Commenti: Art. 27 | Omnilex
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 27
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195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
Hanno diritto all’assunzione delle spese di rimpatrio gli Svizzeri all’estero che non sono in grado di finanziarsi il proprio rimpatrio.
Per rimpatrio si intende il ritorno in Svizzera in previsione di restarvi durevolmente.
Le spese di rimpatrio vengono assunte indipendentemente dal fatto che in precedenza il richiedente abbia richiesto o meno prestazioni all’estero.
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