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Commenti: Art. 28 | Omnilex
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 28
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195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
L’assunzione delle spese del viaggio di rimpatrio in Svizzera comprende:
le spese con il mezzo più appropriato e più economico;
le prestazioni necessarie all’estero fino al momento della partenza;
all’occorrenza, le prestazioni necessarie dal momento dell’arrivo fino al primo contatto con i servizi sociali.
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