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Commenti: Art. 36 | Omnilex
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 36
Art. 35
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Art. 36
Art. 35
Art. 37
195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
(art. 27 LSEst)
La prestazione unica è versata conformemente alla garanzia di assunzione dei costi.
Le prestazioni periodiche sono pagate mensilmente su un conto o in contanti. Il pagamento è effettuato nella valuta dello Stato ospite.
A garanzia di un impiego adeguato da parte dell’avente diritto, la prestazione può essere versata a un terzo.
Se appare opportuno, possono essere forniti buoni d’acquisto per determinate merci o effettuati pagamenti diretti a terzi.
Le spese amministrative non possono essere computate nella prestazione.
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