(art. 35 LSEst)
Le prestazioni devono essere restituite nelle seguenti valute:
- se al momento della restituzione la persona è domiciliata all’estero: nella valuta dello Stato ospite;
- se al momento della restituzione la persona è domiciliata in Svizzera: in franchi svizzeri, calcolati in base al tasso di cambio del giorno in cui è stata pagata la prestazione.