195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
(art. 34 LSEst)
Se una rappresentanza chiede la collaborazione di una società svizzera di soccorso all’estero, informa la DC in merito agli accordi conclusi.
Gli organi della società di soccorso che assumono compiti in materia di aiuto sociale sottostanno all’obbligo del segreto. Tale obbligo non si applica alle loro relazioni con le autorità competenti della Confederazione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.