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Commenti: Art. 46 | Omnilex
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 46
Art. 45
Art. 47
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Art. 46
Art. 45
Art. 47
195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
Possono essere versati aiuti finanziari a istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero che:
promuovono o sostengono a livello mondiale gli Svizzeri all’estero in determinati settori;
prestano aiuto a Svizzeri all’estero.
Possono essere versati aiuti finanziari all’Organizzazione degli Svizzeri all’estero in particolare per le seguenti attività:
tutela degli interessi degli Svizzeri all’estero nei confronti delle autorità svizzere;
informazione e consulenza agli Svizzeri all’estero.
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