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Commenti: Art. 45 | Omnilex
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 45
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195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
Il patrimonio del Fondo è amministrato separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze.
La rimunerazione del patrimonio del Fondo è retta dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 2006
1
sulle finanze della Confederazione.
Gli utili da capitale, i proventi degli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al Fondo.
Footnotes
RS
611.01
↩
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