195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
(art. 39 LSEst)
Conformemente all’articolo 39 capoverso 1 lettera b LSEst, la protezione consolare può essere concessa in particolare alle seguenti persone:
cittadini di Stati con i quali la Svizzera ha concluso un relativo accordo;
rifugiati riconosciuti;
apolidi riconosciuti.
I servizi nell’ambito della protezione consolare possono essere erogati anche a familiari della persona interessata, in particolare in caso di decesso o scomparsa di quest’ultima.
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