195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
(art. 42 LSEst)
La Confederazione interviene fornendo protezione soltanto quando le persone fisiche e giuridiche hanno esaurito i mezzi di cui dispongono per superare le difficoltà, con le loro forze o con l’aiuto di terzi.
Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure che è lecito attendersi da loro a livello organizzativo e finanziario per superare in maniera autonoma la situazione d’emergenza conformemente al principio della responsabilità individuale. A tal fine devono, per quanto ragionevolmente esigibile, usufruire degli aiuti offerti dallo Stato ospite.
Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure necessarie per prevenire situazioni d’emergenza, in particolare rispettando la legislazione nazionale dello Stato ospite e le raccomandazioni della Confederazione nonché provvedendo a una copertura assicurativa sufficiente.
I cittadini svizzeri possono registrare i loro soggiorni all’estero. Il DFAE mette a disposizione la banca dati elettronica.
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