(art. 45 LSEst)
Gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio possono comprendere in particolare:
- la comunicazione dei dati di contatto di servizi d’emergenza, medici o ospedali;
- se richiesto dalla persona interessata, la comunicazione ai familiari o ad altre persone;
- l’accertamento della copertura assicurativa e delle prestazioni assicurative;
- l’assunzione di garanzie di copertura dei costi ospedalieri previo versamento di un anticipo o in presenza di una dichiarazione di garanzia da parte di terzi;
- visite in ospedale;
- sostegno ai servizi di salvataggio svizzeri in caso di rimpatrio per cure mediche.