(art. 45 LSEst)
Gli aiuti a favore di vittime di un grave crimine, in particolare di un crimine violento, possono comprendere:
- la consulenza alle vittime e ai familiari;
- le informazioni sulle possibilità di aiuto alle vittime in Svizzera e nello Stato ospite;
- i chiarimenti presso le autorità dello Stato ospite, in particolare per quanto riguarda le possibilità di sostegno giuridico e lo stato dei procedimenti in corso.
- le misure di cui agli articoli 51 e 54.