195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
(art. 45 LSEst)
In caso di rapimenti di minori, gli aiuti del DFAE al genitore interessato o al rappresentante legale possono comprendere in particolare:
la consulenza sulle forme di assistenza prestate dal DFAE;
le informazioni sulla procedura possibile in Svizzera e all’estero;
la comunicazione di indirizzi di organizzazioni di assistenza, persone di contatto e avvocati in loco;
la collaborazione con un’organizzazione attiva in questo settore;
il tentativo di contatto con il genitore rapitore e i figli;
l’intervento diplomatico presso le autorità competenti dello Stato in cui si trovano i fuggitivi.
Sono fatte salve le disposizioni delle seguenti convenzioni:
Convenzione europea del 20 maggio 19801sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento;
Convenzione del 25 ottobre 19802sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 19963sulla protezione dei minori.