195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
(art. 45 LSEst)
Gli aiuti prestati in caso di decesso possono comprendere in particolare:
gli accertamenti presso autorità e assicurazioni;
la richiesta dell’atto di morte, di rapporti di polizia o di referti autoptici;
la comunicazione di indirizzi di pompe funebri;
la disposizione della sepoltura in un’urna cineraria o in una bara all’estero;
l’assistenza nella spedizione dei resti mortali;
l’adozione di misure per mettere in sicurezza gli oggetti personali degli Svizzeri in transito.
L’obbligo di informazione di cui all’articolo 45 capoverso 3 LSEst è considerato adempiuto quando il DFAE ha comunicato il decesso a una delle seguenti persone:
il coniuge o partner registrato;
figli, genitori, fratelli;
nonni e abiatici;
il convivente e altre persone vicine alla persona deceduta.
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