195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
La richiesta è respinta se il richiedente è in grado di superare la situazione d’emergenza in tempo utile con forze e mezzi propri, con contributi privati o pubblici, con prestazioni assicurative o con aiuti erogati dallo Stato ospite.
La richiesta può inoltre essere respinta se il richiedente:
non ha restituito un prestito d’emergenza ricevuto in precedenza; o
ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri.
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