195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
La rappresentanza decide in merito alla concessione di prestiti d’emergenza fino ai seguenti importi massimi, compresi gli emolumenti:
600 franchi svizzeri per rientrare al domicilio di partenza in provenienza da Stati europei o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio;
1200 franchi svizzeri per rientrare al domicilio di partenza in provenienza da tutti gli altri Stati o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio;
2200 franchi svizzeri per le spese ospedaliere e mediche, comprese quelle per i medicamenti e i mezzi ausiliari.
La decisione spetta alla DC in tutti gli altri casi nonché in presenza di un motivo di rifiuto secondo l’articolo 43 capoverso 2 LSEst o di un mandato d’arresto nel sistema informativo per le indagini di polizia (RIPOL).
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