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Commenti: Art. 65 | Omnilex
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 65
Art. 64
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Art. 65
Art. 64
Art. 66
195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
I prestiti d’emergenza sono versati nella valuta locale.
Al momento del versamento, il richiedente si impegna con la sua firma a restituire l’importo entro 60 giorni.
L’importo dovuto va restituito in franchi svizzeri; è determinante il tasso di cambio del giorno in cui è stato versato il prestito d’emergenza.
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