195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
La rappresentanza è autorizzata a legalizzare la firma di cittadini svizzeri su documenti privati.
Se non altrimenti disposto nel diritto dello Stato ospite, le firme apposte da stranieri su documenti privati, destinati a essere utilizzati in Svizzera o a favore di interessi svizzeri, possono parimenti essere legalizzate.
La firma deve essere apposta in presenza di un collaboratore della rappresentanza debitamente autorizzato e non deve sussistere alcun dubbio circa l’identità del firmatario.
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